Atto del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.191 del 5 giugno 2024
PR Puglia FESR-FSE+ 2021–2027. Asse VI - Azione 6.3 “Interventi per garantire l’accesso universale all’istruzione”. “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2023-2024”. Adozione Avviso pubblico “Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2023-2024”. Prenotazione di spesa.
Destinatari della borsa di studio, di cui al presente avviso, sono le studentesse e gli studenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenti in uno dei comuni della Regione Puglia;
b) censiti dall'Anagrafe Nazionale dello Studente (SIDI) come iscritti e frequentanti le classi III, IV, V e VI di un istituto di scuola secondaria di secondo grado del sistema di istruzione nazionale, nell’anno scolastico 2023/2024;
c) appartenenti a nuclei familiari aventi Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.
L’ISEE richiesto è quello ORDINARIO.
- L’ISEE MINORI sostituisce quello ordinario qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’Art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
- L'ISEE CORRENTE, valido 6 mesi, può sostituire l'ISEE ordinario in seguito a:
-- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
-- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.
- ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO: i minori collocati presso comunità, sulla base delle disposizioni dell’Art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, così come i minori in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.
- ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo della borsa di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro) per ciascun studente o studentessa avente diritto.
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Le borse di studio saranno erogate: