per l’accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo da parte degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE entro il limite di 10.632,94 euro, e che non abbiano presentato istanza con il precedente Avviso.
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L' A.S. 2020/2021
(Art. 27 della LEGGE 448/1998)
Studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2020/2021 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94.
I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell’INPS tramite cooperazione applicativa; pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.
In caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà possibile alternativamente:
- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nei termini di scadenza dell’avviso;
- presentare comunque l’istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso, solo in seguito alla regolarizzazione dell’attestazione ISEE secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Comune di residenza, il quale in qualità di ente erogatore del beneficio potrà valutare alternativamente l’opportunità di:
-- o richiedere all’utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati analiticamente nell’attestazione ISEE difforme presentata;
-- o richiedere all’utente idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISE
IMPORTI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO
I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del 1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e secondo le modalità dagli stessi definite (comodato d’uso, oppure di buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute).
Nella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.