Libri di testo 2023/2024


Aperta la II FINESTRA per la presentazione delle domande

Al fine di venire incontro alle famiglie che non abbiano provveduto per tempo a trasmettere l'istanza di accesso al beneficio relativo alla "Fornitura Libri di testo a.s. 2023-2024" durante la I FINESTRA nei mesi di giugno/luglio scorsi, si ricorda che a partire dal 4 settembre e fino alle ore 12:00 del 24 settembre è aperta la II FINESTRA per la presentazione delle domande attraverso il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, accessibile tramite SPID/CIE/CNS.

L'Avviso, adottato con Atto dirigenziale n. 175 del 20/06/2023 e pubblicato sul BURP n. 62 del 29/06/2023, prevede che possono presentare istanza le famiglie il cui livello ISEE sia uguale o inferiore a 10.632,94; tale limite è elevato a € 14.000,00 per le famiglie con 3 o più figli.

Tutti coloro che invece hanno regolarmente presentato domanda nel corso della I FINESTRA (giugno /luglio) ai fini dell'erogazione del beneficio devono rivolgersi ai rispettivi Comuni di residenza seguendo le modalità e le procedure dagli stessi stabilite.

AVVISO

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI PER L' A.S. 2023/2024 (Art. 27 della LEGGE 448/1998)

In sintesi:

DESTINATARI
Studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2023/2024 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli..

ISEE
I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell’INPS tramite cooperazione applicativa; pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.nnIn caso di attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni sarà possibile alternativamente:n- presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati, nei termini di scadenza dell’avviso;n- presentare comunque l’istanza la quale sarà accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso, solo in seguito alla regolarizzazione dell’attestazione ISEE secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Comune di residenza, il quale in qualità di ente erogatore del beneficio potrà valutare alternativamente l’opportunità di:n-- o richiedere all’utente di presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi riportati analiticamente nell’attestazione ISEE difforme presentata;n-- o richiedere all’utente idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e lanveridicità dei dati dichiarati, fermo restando il livello ISE
L’ISEE richiesto è quello ordinario.nnL'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.nnQualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.nnnMinori in affidamenton-----------------------nSulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014:n- il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante;n- I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.nnnMinori in convivenza anagrafica (art.5 del DPR 223/1989)n-----------------------------------------------------------nSono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono considerati nucleo familiare a sé.nNei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto.nSe nella convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.nn

IMPORTI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO
I Comuni assegnano il beneficio di cui al presente Avviso agli aventi diritto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 della L. 448 del 1998, sulla base delle risorse agli stessi assegnate dalla Regione Puglia in sede di riparto, e secondo le modalità dagli stessi definite (buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute oppure comodato d’uso).nnNella determinazione dell’ammontare pro-capite del beneficio il Comune è tenuto a non eccedere il tetto di spesa relativo alla classe e all’indirizzo di studio frequentato dallo studente.
L’erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata: n--- alla verifica della residenza dello studente indicata sull’istanza;n--- alla verifica della frequenza scolastica;n--- alla verifica dell’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, nel solo caso di erogazione del beneficio nella forma del rimborso delle spese.

Faq - Domande frequenti